lunedì 18 aprile 2016

Interrogazione di "Noi di Marano" al sindaco in merito agli edifici da adibire al culto

Interrogazione Erik Umberto Pretto, Capogruppo consiliare di “Noi di Marano”, al Sindaco di Marano Vicentino, dott.ssa Piera Moro in merito agli edifici da adibire al culto.
Lo scorso 05/04/2016 il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato la modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 avente titolo "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni. Le variazioni introdotte sulla Legge Regionale per il governo del territorio mirano ad introdurre una nuova normativa per disciplinare la realizzazione di edifici e attrezzatture di interesse comune per servizi religiosi e finalizzata a fornire alle amministrazioni comunali criteri omogenei per un corretto insediamento delle attrezzature destinate a servizi religiosi nello strumento urbanistico, assicurando così un’adeguata qualità urbana delle aree a ciò destinate.
In particolare l’articolo 2 inserisce nella L.R. 11/2004 gli articoli 31 bis e 31 ter:
- l’articolo 31 bis precisa quali sono gli enti istituzionalmente competenti a richiedere la realizzazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi fornendo, altresì, la definizione delle attrezzature medesime;
- l’articolo 31 ter si sofferma sugli elementi che lo strumento urbanistico dovrà considerare nella disciplina delle aree destinate ad attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, quali i parcheggi, strade, le opere di urbanizzazione, distanze adeguate tra le aree o gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose (comma 2), nonché sulla convenzione che il richiedente dovrà sottoscrivere a garanzia della realizzazione di quanto previsto dallo strumento urbanistico (comma 3), ma anche sulla collocazione di dette attrezzature di interesse comune per servizi religiosi fino a che il Comune non avrà provveduto, con apposita variante allo strumento urbanistico generale, a disciplinare il loro insediamento (comma 4). Infine l’ultimo comma dell’articolo (comma 5) introduce, per i Comuni non ancora dotati di PAT, una deroga al divieto di adottare varianti allo strumento urbanistico generale, finalizzata a consentire il recepimento nello stesso di quanto previsto dalle nuove disposizioni.
L’articolo 3, invece, contempla una norma transitoria che consente per le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi esistenti alla data di entrata in vigore della nuova Legge e fino a quando lo strumento urbanistico comunale non verrà adeguato alla nuova Legge, di richiedere un ampliamento non superiore al 20 per cento del volume o della superficie esistente in deroga alla nuova normativa. Tutto ciò premesso, si chiede:

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